...i miei tesori non luccicano né tintinnano,
essi brillano nel sole e nitriscono nella notte...

 

 

Doping equino: il Consiglio di Stato conferma la responsabilità del trainer

14/05/2026

Enrico Bellei non è un nome qualunque nel trotto italiano. Nato a Firenze nel 1963, ha vinto il Derby italiano di trotto nel 1997, 2004, 2012 e 2015, si è laureato campione europeo dei guidatori nel 2010 e nel 2012 e ha conquistato per 23 volte il Frustino d'Oro, il premio assegnato al driver con più vittorie in un anno. Nel mondo delle corse al trotto lo chiamano "L'Imperatore". Eppure nemmeno il peso di una carriera simile è valso a modificare l'esito di un procedimento che lo ha visto soccombere in ogni sede in cui ha scelto di combatterlo.

La vicenda nasce da un controllo antidoping su un cavallo da lui allenato, risultato positivo. Il MASAF — Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, l'autorità competente sul settore ippico — ha irrogato una sospensione professionale di sei mesi dall'attività di allenatore e guidatore. Bellei ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che lo ha confermato. Ha poi proposto appello al Consiglio di Stato. La Sesta Sezione ha respinto anche questo, dichiarando il ricorso "infondato e privo di solidi presupposti giuridici" e l’ha condannato al pagamento delle spese in favore del Ministero.

Un principio fondamentale

Il fulcro della decisione è il regime di responsabilità che il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite — rinnovato dal MASAF con decreto nel 2023 — attribuisce all'allenatore. L'articolo 3.3 è esplicito: il trainer è responsabile della gestione, della protezione e della sicurezza del cavallo. Una responsabilità diretta e non delegabile.

La difesa di Bellei aveva percorso una strada diversa: sostenere che il fatto non fosse a lui imputabile, addebitandolo a un collaboratore. A sostegno di questa tesi, un'unica autodichiarazione del collaboratore stesso. I giudici l'hanno ritenuta del tutto insufficiente. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sola presenza di sostanze proibite nell'organismo dell'animale è sufficiente per l'accertamento dell'infrazione, poiché tali sostanze "si presumono avere effetto dopante, indipendentemente dal riscontro di effettive alterazioni delle prestazioni agonistiche". Dal momento che non è stata fornita prova che l'evento fosse totalmente estraneo all'allenatore, la responsabilità rimane in capo a lui: sia per culpa in eligendo — la scelta del personale — sia per culpa in vigilando — la mancata sorveglianza.

I numeri

Il caso Bellei non è un'eccezione in un sistema pulito. È un episodio che va correttamente inserito in un quadro descritto dai numeri ufficiali. Nel 2024 (ultimo dato disponibile) sono stati effettuati 13.570 controlli antidoping tra ippodromi e centri di allenamento: 3.751 al galoppo, 9.371 al trotto e 445 nell'area sella. La percentuale complessiva di positivi è stata dello 0,33%. Un dato che, letto da solo, potrebbe sembrare rassicurante ma non lo è, se viene disaggregato.

La percentuale di positività nei centri di allenamento è risultata significativamente superiore rispetto a quella rilevata in pista: 2,3% contro 0,35% al trotto; 0,96% contro 0,37% al galoppo. Nei contesti meno esposti ai riflettori — le scuderie, le sessioni quotidiane lontane dalle tribune — il fenomeno è sensibilmente più diffuso. È esattamente lì che la responsabilità del trainer diventa cruciale, e lì che la culpa in vigilando (cioè la mancata sorveglianza) sancita dal Consiglio di Stato acquista il suo significato più importante.

Cosa implica la sentenza?

La decisione sul caso Bellei riafferma che non basta affidarsi a un collaboratore, non basta invocare l'inconsapevolezza, non basta un'autodichiarazione. Chi allena un cavallo deve sapere cosa gli viene somministrato, da chi, quando e perché. Se qualcosa sfugge al suo controllo, è lui ad aver mancato al proprio dovere di vigilanza.

Per IHP questo non è soltanto un principio giuridico: è una questione che riguarda direttamente il benessere dell'animale. Un cavallo sottoposto a sostanze proibite senza necessità terapeutica è un cavallo esposto a rischi che non ha scelto e che non può rifiutare. Finché il sistema continuerà a trattare l'animale come strumento di performance e di profitto, il doping resterà una tentazione strutturale. La sentenza del Consiglio di Stato pone almeno un paletto.


 

(foto: Wikimedia Commons - Björn Ekmark, Kanal 75, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)