...i miei tesori non luccicano né tintinnano,
essi brillano nel sole e nitriscono nella notte...

 

 

Tragedia nel traghetto: morti 4 cavalli

15/07/2020

Colpevole assenza di controlli. Cosa dice la legge.

Quattro cavalli sono stati ritrovati morti dentro un van, lunedì scorso, subito dopo che il mezzo era sceso dal traghetto della compagnia Moby che da Civitavecchia l’aveva portato a Olbia.
Sul van c’erano in tutto 9 cavalli che avrebbero dovuto partecipare a delle corse di ippica in programma all’ippodromo Chilivani.
Al momento le dinamiche della tragedia non sono chiare: il proprietario dei cavalli accusa la compagnia per l’eccessivo caldo nella stiva, mentre la Moby sostiene che i cavalli siano scesi vivi dal traghetto e che siano morti subito dopo. Questo dovrebbe accertarlo l’autorità competente, visto che pare ci sia stata una denuncia da parte del proprietario dei cavalli. Così come dovrà stabilire se gli animali siano morti per asfissia o per avvelenamento da monossido di carbonio.

Abbiamo cercato risposta alla domanda che più di tutte è sorta spontanea: come può essere consentito far viaggiare un van, con dei cavalli a bordo, nella stiva chiusa di una nave traghetto, senza alcun controllo sullo stato di salute degli animali durante tutta la navigazione? Non dovrebbe essere obbligatorio far viaggiare solo sul ponte gli automezzi carichi di animali?

La normativa di riferimento è il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, reso attuativo in Italia con il Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n.151.
Qui ci troviamo di fronte a un trasporto di equidi effettuato conto terzi* la cui durata superava le 8 ore: infatti la sola navigazione dura 7 ore, a cui si aggiungono le operazioni di carico, scarico e le tratte percorse su strada dal camion.
Per questo tipo di trasporti, il mezzo deve essere progettato per garantire una forcella di temperatura tra 5 e 30°C all’interno del mezzo (con tolleranza di +/-5°C) in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione. Inoltre deve esserci un sistema di controllo e di registrazione della temperatura, con sensori in grado di registrare i dati rilevati e un sistema di allarme per allertare il conducente quando le temperature raggiungono il massimo o il minimo consentito (Allegato I Reg. 1/2005).
È prevista anche la compilazione di un modulo di registrazione datata delle temperature (All. I, capo VI, punto 3.3 Reg.1/2005).
Per la mancata osservanza di questi obblighi, il D. Lgs. 25 luglio 2007 n.151 prevede sanzioni amministrative per il trasportatore da € 2.000 a € 6.000 (Art.7 comma 4; All.4 punto 3).

Il Reg.1/2005 prevede anche disposizioni particolari per il trasporto su navi traghetto (All. I, capo II, punto 39): in particolare impone al comandante di “verificare che il sistema di ventilazione forzata nei ponti interni sia appropriato, con sistema di allarme e fonte secondaria di energia in caso di guasto. La norma aggiunge che “il comandante/la compagnia marittima è da intendersi trasportatore ed è quindi tenuto ad assicurarsi che vengano imbarcati solo trasporti idonei”.

Sulla base di quanto sopra, IHP ha provveduto a inviare un esposto alle Autorità competenti, affinché vengano accertate le responsabilità sulla morte dei 4 cavalli, verificando anche l’ipotesi di maltrattamento e uccisione di animali sulla base della L.189/2004.

“Dal nostro punto di vista questo è anche un effetto collaterale dello sfruttamento dei cavallidichiara Sonny Richichi, presidente IHP – “Non pensiamo che sia normale che i cavalli, che vorrebbero solamente stare al pascolo come da loro natura, siano costretti a fare lunghi ed estenuanti viaggi per partecipare a delle competizioni: protagonisti passivi del divertimento di alcune persone o, come in questo caso, di un business (le corse a cui dovevano partecipare avevano un montepremi di oltre 50.000 euro).”

* in base al Reg.UE 1/2005 e all’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, per trasporto in conto proprio di cavalli si intende un “trasporto effettuato dal proprietario (inteso come persona fisica o appartenente allo stesso nucleo famigliare) del/i proprio/i equide/i, con un veicolo di sua proprietà, per finalità non commerciali (es. trasferimento di animali tra maneggi, movimento per attività culturali, ludiche, sportive).



Il traghetto su cui viaggiavano i cavalli: come si vede, l’unica possibilità di carico è nella stiva della nave